Atteso che il giudizio disciplinare non è, di regola, un giudizio di mero annullamento, in quanto il CNF, di fronte a vizi di legittimità o di merito del provvedimento amministrativo impugnato, dispone del potere di provvedere direttamente a definire la vicenda disciplinare, deve ritenersi che il P.G., allorché denunci l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione di legge o per difetto di motivazione, non può limitarsi a chiederne l’annullamento ai fini di una nuova decisione, quale essa sia. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, il ricorso al CNF con cui il P.G., deduca semplicemente l’illegittimità del provvedimento amministrativo di proscioglimento degli incolpati, senza formulare doglianze specifiche sia con riferimento ai lamentati vizi dell’atto impugnato, sia con riguardo alle ragioni che dovrebbero sorreggere una diversa definizione del procedimento disciplinare. (Dichiara l’inammissibilità del ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 28 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 2005
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