aIn ossequio al principio enunciato dall’art. 2935 c.c., secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione non può decorrere che dalla definizione del processo penale e, cioè, dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, ancorché in tale periodo il Consiglio, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Maggio 2005
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