Atteso che il disposto dell’art. 51 c.d.f., attribuisce al decorso del tempo un valore sanante rispetto all’ipotetico conflitto di interessi, decorso che tuttavia deve essere valutato in termini di ragionevolezza, deve ritenersi che l’assunzione del mandato relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta a quattro anni di distanza dal momento in cui è terminata l’attività professionale dell’incolpato in favore di entrambi i coniugi, non riveste le caratteristiche idonee ad integrare il divieto di cui al citato art. 51. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. EQUIZZI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 18 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Luglio 2000
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