Atteso che, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi dai C.d.O. territoriali spetta ai relativi destinatari, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal professionista che, nell’ambito del procedimento disciplinare, assuma la posizione giuridica del denunziante, assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 1 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 15 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 01 Marzo 2005
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