L’assunzione da parte del professionista del mandato difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenti e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza, probità e lealtà, atteso che, se per un verso l’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo alla esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, che deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (nella specie, la sanzione disciplinare della censura è stata ridotta in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 13 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 170
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 15 Dicembre 2006 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 13 Gennaio 2003 (censura)
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