Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Dovere di verità – Violazione.

Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non essendo l’autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tale illecito contegno, infatti, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 c.d., ed in particolare il punto 6.I che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all’art. 14.I c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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