La norma di cui all’art. 5 del codice deontologico forense ha riguardo a quelle attività che, pur realizzate nella dimensione del privato, siano idonee in astratto a ledere i valori presidiati. Pertanto, il fatto che un avvocato si sia reso inadempiente per anni ad un’obbligazione, sia stato soggetto passivo di un’intimazione a mezzo di precetto e persino di un tentativo di pignoramento, e non abbia poi adempiuto a promesse di pagamento, pur veicolate dal proprio difensore, costituiscono un insieme di fattori idonei ad esporre a lesione i beni protetti dalla norma deontologica, a prescindere dalla notorietà o meno dei fatti e dalla cerchia più o meno ampia all’interno della quale essi trovano eco. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Novembre 2003
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