Viola in maniera irrimediabile il precetto dell’art. 43 c.d., oltre ad integrare latamente la violazione dei più generali principi sanciti dagli artt. 5 e 6 dello stesso codice, il professionista che, a fronte della brevissima durata dell’incarico e della limitata gravità e complessità delle questioni trattate, richieda al cliente compensi eccessivi ed anche sproporzionati, sia rispetto alle previsioni della tariffa forense sia alla natura e all’entità delle prestazioni effettivamente svolte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 20 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 06 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 20 Maggio 2005
0 Comment