Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell’ex cliente con denunzie-querele e con richieste di misure cautelari in sede penale ed in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato e senza il benché minimo riguardo anche sul piano dei normali rapporti umani, con l’aggravante, inoltre, dell’assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il periculum in mora. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 05 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Gennaio 1999
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