Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Dovere di rendere le giustificazioni e i chiarimenti richiesti – Violazione – Illecito deontologico.

L’incolpato che non si presenti al Consiglio dell’Ordine a rendere le sue giustificazioni in ordine agli addebiti mossigli, nonostante le ripetute convocazioni, viola le norme deontologiche professionali che impongono al professionista iscritto di rendere al Consiglio di appartenenza tutti quei chiarimenti che gli vengano richiesti in ordine a fatti di cui sia stato protagonista e che possano incidere sul suo status professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Caranci), decisione del 28 ottobre 1988, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 28 Ottobre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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