La pubblicazione tardiva della decisione del C.d.O. territoriale (nella specie avvenuta dopo circa tre anni dalla data dell’udienza di discussione) non determina alcuna nullità, atteso che la legge non prevede alcun termine specifico per il deposito delle decisioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 23 Novembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Gennaio 2003
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