Atteso che, per costante giurisprudenza, la configurabilità della violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione implica necessariamente una sostanziale diversità tra il contestato e il ritenuto, tale da compromettere o limitare il diritto di difesa, deve ritenersi che non vi sia difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza qualora, pur non essendovi una identità letterale tra imputazione e decisione, l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto e a tutti gli addebiti mossi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 21 Novembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Luglio 2005
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