Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 14 e 22 del codice deontologico forense, il professionista che, senza informare il collega avversario della propria unilaterale iniziativa, discuta in sua assenza con il magistrato per rappresentare a quest’ultimo fatti tra l’altro non corrispondenti a verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 febbraio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 21 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 18 Febbraio 2005
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