Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Prove – Valutazione.

La valutazione delle prove in positivo o in negativo emersa nel corso di un giudizio disciplinare non può avvenire in base a congetture, ipotesi o illazioni, ma esclusivamente in base a fatti e circostanze, anche di contorno che, che siano rigorosamente certi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Parma, 2 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gioseffi), decisione del 28 ottobre 1988, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 28 Ottobre 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 02 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

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