Ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 coloro che intendano proporre impugnazione al Consiglio nazionale forense contro provvedimenti adottati dai Consigli dell’Ordine locali, devono presentare ricorso negli ufficidel Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia. Quest’ultimo, espletati gli adempimenti del caso, trasemtte gli atti al Consiglio nazionale forense.
Il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto, oltre a violare il chiaro disposto della legge, rende impossibile l’assolvimento da parte del Consiglio dell’Ordine a quo dei richiamati adempimenti preparatori. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Benevento, 6 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), decisione del 28 ottobre 1988, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 28 Ottobre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 06 Aprile 1987
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