Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è impugnabile. In materia disciplinare, invero, l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e, inoltre, legittimati a proporla sono unicamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50, l. n. 36/34 (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento di archiviazione direttamente dall’esponente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 23 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 05 Ottobre 2006 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 23 Giugno 2004 (archiviazione)
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