Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Superamento dell’esame di procuratore legale – Domanda d’iscrizione all’Albo del circondario della Corte d’Appello ove si è sostenuto l’esame – Richiesta di trasferimento ad altro Albo entro il biennio dall’iscrizione – Reiezione.

Il superamento dell’esame di procuratore legale consente l’iscrizione ad un Albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso il quale è stata sostenuta la prova. Il procuratore legale in virtù del disposto dell’art. 25 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 non può chiedere per un biennio da tale iscrizione il trasferimento ad altro Albo.
L’efficacia di tale norma non può ritenersi sospesa dall’art. 1 D.L.L. 7 settembre 1944, n. 215 che concerne altre ipotesi. Né può valere il rilascio del certificato di nulla osta da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in quanto è il Consiglio dell’Ordine cui la domanda d’iscrizione è diretta, che deve accertare la sussistenza delle condizioni richieste per autorizzare l’iscrizione all’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 8 ottobre 1987)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), decisione del 23 settembre 1988, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 23 Settembre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

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