La cancellazione dal registro speciale dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio, per il decorso del termine di legge non superiore a sei anni, ha mero valore dichiarativo della cessazione di una facoltà concessa al praticante, periodo che inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 30 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 22 marzo 2006, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 22 Marzo 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 30 Giugno 2005
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