Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Immutabilità.

Il principio della immutabilità del collegio giudicante, enunciato dall’art. art. 473 c.p.p. previgente, è applicabile, in base al richiamo di cui all’art. 63, comma 3, R.D. n. 37/1934, nel solo procedimento giurisdizionale innanzi al CNF e non può essere esteso, in mancanza di una norma specifica, al procedimento amministrativo dinanzi al C.O.A. territoriale. Pertanto, mentre nella fase amministrativa davanti al C.O.A. non è prescritto che il collegio giudicante operi sempre con la medesima composizione, nella fase giurisdizionale davanti al CNF, dovendo invece essere osservato il principio della immutabilità del collegio giudicante, si verifica che ad ogni rinnovazione dei componenti del consiglio conseguente all’elezione triennale, il giudizio viene rinnovato e definito dallo stesso collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti 25 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2006, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 25 Luglio 1994
Giurisprudenza CNF

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