L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti o l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona e non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 18 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 21 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 18 Novembre 1999 (sospensione)
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