E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di non rilasciare un parere su una questione sottoposta al suo esame e che poteva, eventualmente, essere oggetto di valutazione deontologica. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F., sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica e i provvedimenti che concludono un procedimento disciplinare. Pertanto rimangono esclusi dalla impugnativa i pareri e gli altri provvedimenti come quelli in ordine alla apertura del procedimento disciplinare o all’interpretazione di norme, il provvedimento di archiviazione al C.d.O. e l’ordinanza di esibizione di documenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 maggio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Maggio 2004
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