Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni offensive verso collega – Richiesta di compensi per attività non svolta – Richiesta di compensi eccessivi – Istanze di ricusazione fatte a soli fini dilatori – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive verso il collega di controparte, richieda compensi eccessivi e per attività non svolta, proponga a soli fini dilatori numerose istanze di ricusazione verso il giudice. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 10 Novembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Maggio 2003 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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