Qualora il consiglio dell’Ordine non abbia deliberato sulla domanda di iscrizione del registro dei praticanti procuratori nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense il quale decide sul merito dell’iscrizione. Deve essere pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense oltre il quarantesimo giorno dal deposito della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti procuratori, senza che il Consiglio dell’Ordine a quo abbia deliberato. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ascoli Piceno, 21 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Morlino), decisione del 15 luglio 1988, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 15 Luglio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 21 Settembre 1987
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