Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Ricusazione del C.N.F. – Competenza del C.N.F. a decidere dell’istanza di ricusazione – Violazione articolo 6 Convenzione europea – Non sussiste – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Proponibilità del ricorso in Cassazione per vizio di potere.

La competenza a decidere sulla ricusazione proposta verso i componenti del Consiglio nazionale forense. spetta al Consiglio medesimo anche nella ipotesi in cui la ricusazione sia proposta verso tutti i suoi membri, come previsto dall’articolo 49 r.d.l. n. 1578/33. Tale previsione, infatti, non contrasta né con la convenzione europea dei diritti dell’uomo, né con l’art. 111 Cost. in quanto la disciplina sulla composizione del Consiglio nazionale forense prevedendo un numero di componenti notevolmente superiore al quorum necessario per la composizione dell’organo giudicante assicura il minimo di tutela del diritto soggettivo all’imparzialità del giudice; peraltro la decisione del C.N.F. sulla ricusazione potrà, comunque, essere impugnata in Cassazione, unitamente alla decisione disciplinare definitiva, attraverso l’eccezione del vizio di eccesso di potere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 6 novembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

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