Nel procedimento disciplinare forense, stante il difetto di una previsione normativa in tale senso, deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze e non è altresì invocabile l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che nel fissare l’esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
0 Comment