Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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