Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Eccezione di omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento – Proposizione per la prima volta nei mezzi di gravame – Tardività.

L’eccezione relativa alla omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento disciplinare deve essere proposta in limine e comunque prima della decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile perché tardiva la proposizione della eccezione come mezzo di gravame. (Nella specie peraltro la eccezione era infondata perché riferita alla sola copia notificata e non all’originale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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