L’eccezione relativa alla omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento disciplinare deve essere proposta in limine e comunque prima della decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile perché tardiva la proposizione della eccezione come mezzo di gravame. (Nella specie peraltro la eccezione era infondata perché riferita alla sola copia notificata e non all’originale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
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