Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio di immodificabilità del giudice tra la fase istruttoria e la dibattimentale, ma deve esclusivamente essere rispettato il quorum minimo prescritto per la validità delle deliberazioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
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