Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Procedimento davanti al C.d.O. – Ricusazione – Partecipazione del giudice ricusato in altro procedimento – Legittimità.

Il giudice che si astiene o è ricusato nell’ambito di un procedimento non perde la capacità di giudicare in un diverso procedimento relativo allo stesso soggetto salvo l’ipotesi di una nuova ricusazione o astensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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