E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48 r.d.l. n. 1578/33 per contrasto con l’articolo 24 Cost. e l’articolo 6 Convenzione europea; l’attribuzione della facoltà di sentire testimoni per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari, prevista dall’articolo 48 non comporta, infatti, alcuna compressione del diritto di difesa ma anzi ne costituisce strumento di concreta attuazione come garantito dalla previsione costituzionale e dalla normativa europea. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
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