In tema di norme disciplinari, come ribadito dalla Suprema corte, deve valere il principio secondo cui la predeterminazione e certezza dell’incolpazione è validamente affidata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera. Infatti, l’articolo 38 l.p., che prevede come illeciti fatti non conformi alla dignità e al decoro, vertendo in materia di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, non si pone in contrasto con i precetti costituzionali di uguaglianza ed esercizio dell’azione giudiziale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
0 Comment