Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione componenti C.N.F. – Competenza a decidere al C.N.F. – Violazione articolo 6 Convenzione europea – Violazione art. 111 Cost. – Non sussiste – Legittimità.

La competenza a decidere sulla ricusazione proposta verso i componenti del Consiglio nazionale forense spetta al Consiglio medesimo anche nella ipotesi in cui la ricusazione sia proposta verso tutti i suoi membri, come previsto dall’articolo 49 r.d.l. n. 1578/33. Tale previsione, infatti, non contrasta né con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né con l’art. 111 Cost. in quanto la disciplina sulla composizione del Consiglio nazionale forense prevedendo un numero di componenti notevolmente superiore al quorum necessario per la composizione dell’organo giudicante assicura il minimo di tutela del diritto soggettivo all’imparzialità del giudice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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