L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Tale deve essere considerata l’estorsione aggravata verso la controparte e le minacce verso il collega, a nulla rilevando l’eventualità che sia stato aperto o sia pendente un procedimento penale istaurato per lo stesso fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2001
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