Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del diritto-dovere di corretta informazione l’avvocato che con contributi indiretti ed articoli di stampa enfatizzi i risultati ottenuti, descriva i dettagli della vicenda giudiziaria, indichi i nominativi dei clienti, dei testimoni e le date di rinvio dell’udienza al solo fine pubblicitario. (Nella specie considerando che il professionista era stato assolto relativamente all’incolpazione della scorretta offerta di servizi che in realtà non risultava avvenuta, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 settembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 25 Settembre 2003 (censura)
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