Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme di spettanza del cliente e nulla rilevando l’eventualità che il professionista vantasse crediti professionali nei confronti del cliente; la compensazione, infatti, è ammissibile solo se preventivamente concordata. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 28 Maggio 2004 (avvertimento)
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