Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Omessa fatturazione – Violazione deontologica di carattere istantaneo.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Tale deve essere considerata l’omessa fatturazione degli acconti percepiti. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto l’azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 maggio 2003, n. 99).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 24 settembre 2005, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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