Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti direttamente la controparte e concluda con essa un accordo transattivo omettendo di informare dell’avvenuto accordo il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 30 novembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 30 Novembre 2001 (avvertimento)
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