L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di rinvio del procedimento. (Nella specie si è ritenuto che l’illecito fosse stato commesso nel momento in cui il collega domiciliatario aveva emesso la fattura non pagata dal professionista). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 16 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 13 Settembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 16 Giugno 2004 (censura)
0 Comment