L’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie visti i buoni precedenti e l’occasionalità della condotta tenuta dall’incolpato, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 28 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 13 Settembre 2005 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 28 Maggio 2004 (censura)
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