Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza, lealtà e fiducia, l’avvocato che intrattenga rapporti economici con il cliente, prestando a questi del denaro e inducendolo poi a contrarre mutui rendendosene fideiussore e poi utilizzando le somme mutuate per restituire le somme anticipate dal legale e a trasferire al figlio dello stesso l’unico bene immobile rimastogli ad un prezzo, peraltro, di gran lunga inferire al valore di mercato. (Nella specie, anche in considerazione dei buoni precedenti, la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dieci). ( Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 ottobre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 13 Settembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Ottobre 2002 (sospensione)
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