L’illecito disciplinare si pone su un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo, diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto a quella penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 03 del 13 Settembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 17 Giugno 2004
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