Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che consenta la stampa di una inserzione che pubblicizzi una sorta di consulenza gratuita negli uffici del giornale e nell’ambito di tale consulenza, dopo aver ricevuto un cliente presso la sede del periodico fissi con lo stesso un altro appuntamento presso il proprio studio, iniziando una attività professionale in suo favore senza informarlo sulla onerosità della prestazione e chiedendo successivamente il pagamento del compenso dovuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2003 (avvertimento)
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