Non sussiste difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione qualora, pur in presenza di una diversa prospettazione, non vi sia stato uno stravolgimento della incolpazione contestata e la decisione faccia riferimento pur sempre a fatti anche implicitamente contenuti nella formulazione dell’addebito o comunque quando l’incolpato sia stato messo in grado di difendersi in relazione a tutte le circostanze di fatto sulle quali l’organo decidente in prima istanza ha fondato il proprio convincimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2003 (avvertimento)
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