Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i magistrati – Dovere di difesa – Diffida a magistrato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, travalicando i limiti della difesa diligente, diffidi pretestuosamente un magistrato a compiere qualsiasi atto nei confronti del proprio cliente. (Nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che indicando pretestuosamente il P.M. quale responsabile di una azione ingiusta, per la quale chiedeva il risarcimento per il proprio cliente, lo diffidava, in quanto debitore del proprio assistito, dal compiere qualsiasi atto nel procedimento aperto a carico di quest’ultimo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 05 Luglio 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 26 Ottobre 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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