Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 05 Luglio 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 26 Ottobre 2002 (avvertimento)
0 Comment