Il Consiglio dell’ordine cui è presentata la domanda di reiscrizione del professionista radiato o cancellato, non è vincolato dalla circostanza del decorso del tempo, 5 anni, ma deve valutare discrezionalmente il comportamento tenuto dal professionista nelle more della reiscrizione e conseguentemente può rigettare l’istanza ove ravvisi la carenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesta, peraltro già nella prima iscrizione. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che nelle more della reiscrizione aveva posto in essere condotte integranti il reato di esercizio abusivo della professione, e quindi non aveva il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 24 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 30 Giugno 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Luglio 2003
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