Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 14 giugno 2004, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 14 Giugno 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Gennaio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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