Secondo il disposto della Suprema corte di cassazione, il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, infatti, (come ribadito dalla s.c. di cassazione), l’articolo 6 d.l.g. n. 382/1944 nel consentire la proposizione del reclamo non specifica se siffatta previsione debba ritenersi adempiuta con la notifica o con il deposito dell’atto. (nella specie, peralto, si è rilevato che il reclamo era stato notificato al C.d.O., all’interessato, ed era stato depositato nei termini presso la segreteria del C.d.O.). (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 20 Maggio 2004 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 31 Dicembre 2003
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