E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 50 r.d. n. 37/1934, che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 8 novembre 1996)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 20 maggio 2004, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 20 Maggio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 08 Novembre 1996
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