Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non autorizzato trattenga somme di spettanza del cliente a compensazione dei propri onorari professionali. (Nella specie in considerazione del fatto che l’avvocato è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente relativamente ad un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 18 Maggio 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Settembre 2003 (sospensione)
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